Descrizione

Abbattere alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.

L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini

Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.

In Comune di Gussago …

Come stabilito dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano delle regole del Piano di governo del territorio (PGT) vigente approvato con Delibera del Consiglio comunale 30/10/2013, n. 58:

  • le alberature ad alto fusto aventi un diametro superiore a 0,40 m misurato a 1,00 m da terra esistenti nel territorio comunale dovranno, di norma, essere conservate e tutelate, salvo trovino applicazione i seguenti punti
  • il Comune potrà consentire, previo rilascio di autorizzazione, il taglio colturale senza l’estirpazione delle ceppaie
  • il Comune potrà consentire, per motivate ragioni, l’abbattimento d’alberature, a condizione che esse siano sostituite con altre essenze autoctone, eventualmente da mettere a dimora in luoghi indicati dall’Amministrazione comunale.

É inoltre vietata l’introduzione nel territorio regionale delle piante sensibili (Decreto del Dirigente di unità organizzativa 01/10/2019, n. 13905, art. 4, com. f in ottemperanza alle “Nuove misure di controllo ed eradicazione di Anoplophora chinensis (tarlo asiatico) in Regione Lombardia”) e più precisamente: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Co-toneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus lauro¬cerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.
 

Approfondimenti

La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.

Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:

  • zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
  • zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
  • zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.

Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.

Per ulteriori informazioni e per gli approfondimenti normativi consulta il sito di Regione Lombardia.